Norma transitoria n. 2 dell'ACN del 21 giugno 2018
Roma, 24 ottobre 2018
Prot. n. 739/2018
Regione Lombardia
Direzione Generale Welfare
Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano
E, p.c. alle Amministrazioni Regionali
e delle Province Autonome
SEDI
Oggetto: Norma transitoria n. 2 dell'ACN del 21 giugno 2018
Con riferimento alla V.s. quesito, pari oggetto, pervenuto in data odierna, si rappresenta che questa Struttura in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 46, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ed in combinato disposto con l'art. 52, comma 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fornisce assistenza alle pubbliche amministrazioni per il tramite di pareri di carattere generale, in risposta ai quesiti posti per iscritto e secondo una precisa formalità dai competenti uffici degli assessorati regionali alla Salute o dalle OO.SS. nazionali rappresentative e firmatarie, in ordine alla corretta applicazione delle clausole contrattuali controverse degli AA.CC.NN del settore medico in regime di convenzionamento con il SSN.
Fatta tale premessa, come segnalato in varie occasioni (al riguardo si vedano nota prot. SISAC n. 377/2018 del 17 maggio 2018 nonché nota SISAC prot. n. 313/2018 del 24 aprile 2018), la SISAC durante le fasi di rinnovo degli Accordi di settore, in analogia a quanto avviene all'ARAN, non può evadere pareri inerenti l'applicazione degli AA.CC.NN. vigenti.
Tale posizione è imposta da varie ragioni, prima fra tutte quella di non incidere con pareri forniti alle amministrazioni in attuazione dell'art. 46, comma 1, del d.lgs. 165/2001, sulle trattative in corso. A ciò si aggiunge l'esigenza di evitare che le questioni in corso di revisione negoziale siano oggetto di pareri legati alla precedente clausola contrattuale; ciò determinerebbe una oggettiva difficoltà applicativa da parte dell'amministrazione destinataria di tali note o pareri.
Tuttavia, si segnala che la questione connessa a quella oggetto della presente richiesta è stata esaminata dalla scrivente Struttura con propria nota circolare n. 1 del 16 ottobre 2018 chiarendo i termini e le applicazioni delle norme transitorie annesse ai recenti AACCNN 21 giugno 2018 per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale e con i Pediatri di Libera Scelta.
Alla circolare richiamata pertanto si rinviano tutte le considerazioni applicative delle norme transitorie 1 e 2 confermandone integralmente il contenuto.
La Regione in indirizzo, tuttavia, rappresenta una esigenza che afferisce ad una situazione extra-contrattuale ed espone la fattispecie della possibilità di soddisfare le esigenze di copertura assistenziale ricorrendo, in subordine, anche ai medici che hanno nel frattempo acquisito il titolo necessario e non rientranti nelle clausole negoziali in esame.
Questa situazione, si ribadisce non contemplata dall'ACN, non può non trovare comunque un riscontro essendo compito della Regione, e delle Aziende che ad essa fanno capo, garantire l'assistenza sanitaria.
A conforto soggiungono peraltro le finalità cui attende il recente accordo negoziale che a regime (dal 1 gennaio 2019) consentirà di favorire al massimo l'accesso agli incarichi di coloro che dispongono del relativo titolo.
Orbene, non disponendo diversamente l'ACN ed essendo comunque questa la finalità cui esso è ispirato non vi è ragione alcuna per questa Struttura di escludere che, esperite tutte le procedure dell'ACN, incluse quelle riferibili alle norme transitorie in questione e rimanendo comunque vacanti incarichi necessari a garantire l'assistenza, questi ultimi possano essere conferiti, in subordine, a coloro che possano autocertificare il possesso del titolo nella domanda di partecipazione all'assegnazione degli incarichi.
Cordiali saluti.
Il Coordinatore
dott. Vincenzo Pomo